Ordine degli Psicologi del Lazio
Associazioni tra psicologi e avvocati: tutela e opportunità
Il Dm n. 23/2016 riserva agli psicologi e ad altre professioni ordinistiche la possibilità di dar vita ad associazioni con avvocati. Escluse le professioni non organizzate
21 marzo 2016
Le associazioni multidisciplinari tra professionisti sono una realtà giuridica esistente già da qualche anno. Gli avvocati aspettavano però un regolamento attuativo che definisse con precisione con quali figure professionali potessero associarsi. Ora è arrivato il Decreto del Ministero della Giustizia 4 febbraio 2016 n.23, che stabilisce che lo psicologo può ufficialmente entrare in forma associativa in uno studio legale. Parimenti l’avvocato può partecipare ad associazioni costituite da psicologi. Il Decreto include nel beneficio associativo altre categorie di professionisti (tra cui medici, veterinari, biologi, chimici, commercialisti, ingegneri, architetti) in quanto organizzate in ordini e collegi, escludendo così esplicitamente la possibilità che alle associazioni multidisciplinari tra professionisti possano partecipare appartenenti alle cosiddette “professioni non organizzate” di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4. Stop a counselor e affini, dunque. Viene così ribadito un ovvio principio di competenza a tutela di tutta la categoria. Il regolamento apre inoltre nuovi scenari di opportunità professionali per gli psicologi. Si pensi – solo a mo’ d’esempio – all’interesse degli studi legali specializzati in diritto di famiglia di dotarsi al proprio interno della presenza associativa dello psicologo.
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